TITOLO VII - LA PARTECIPAZIONE
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Art. 45 Principi generali
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Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
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Per gli stessi fini, il Comune incentiva le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, favorendo l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.
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Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti.
Capo I - Gli Istituti
Art. 46 Istituti di partecipazione
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Sono istituti e strumenti di partecipazione popolare:
a) gli organismi di partecipazione e consultazione;
b) le associazioni senza scopo di lucro;
c) le organizzazioni del volontariato locale;
d) l'iniziativa popolare: istanze-petizioni-proposte;
e) il referendum ;
f) la partecipazione al procedimento amministrativo;
g) il diritto di accesso e di informazione;
h. il difensore civico.
Art. 6 L. n. 142/90, come sostituito dall''art. 3, comma 3°, L. n. 265/99
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Capo II - La partecipazione popolare
Art. 47 Gli organi di partecipazione e consultazione
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Vengono istituiti sul territorio comunale le consulte di partecipazione nelle frazioni di Sailetto - Riva - Tabellano - Brusatasso - San Prospero e un'unica consulta nel capoluogo.
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Le consulte di partecipazione costituiscono il referente diretto per l'amministrazione comunale per proposte, pareri, segnalazioni, consigli. Possono inoltre rappresentare utili strumenti popolari di controllo sull'efficacia e sull'efficienza dei servizi comunali o comunque di tutti i servizi cui direttamente o indirettamente il Comune partecipi nella loro erogazione.
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Le consulte di partecipazione sono composte da rappresentanti delle Associazioni operanti nel luogo cui fa riferimento la consulta, e anche da rappresentanti locali di tutte le forze politiche elette in consiglio comunale.
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L'apposito regolamento disciplinerà la composizione e le modalità di elezione delle consulte, nonché quelle relative al loro funzionamento.
Art. 48 Le associazioni
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Ogni associazione può richiedere agli organi e servizi competenti, incontri, atti e documenti di pertinenza al tipo di attività da esse promosse.
Art. 49 Organizzazioni di volontariato sociale
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Il Comune riconosce il valore sociale e la funzione dell''attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l''autonomia e ne favorisce il contributo originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate.
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Il Comune istituisce la consulta del volontariato, quale organo di informazione, controllo, e partecipazione alle decisioni di rilevo dell''amministrazione comunale alla quale possono partecipare le organizzazioni di volontariato regolarmente iscritte negli appositi registri regionali.
Art. 50 Istanze
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I cittadini, le associazioni ed i soggetti collettivi in genere, possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali chiedere ragioni su determinati comportamenti o su specifici aspetti dell' attività dell''amministrazione.
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La risposta dell' interrogazione viene fornita entro il termine massimo di trenta giorni dal Sindaco o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell' aspetto sollevato.
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Le modalità dell' interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, le forme di proposizione e di risposta, adeguate misure di pubblicità ed ogni altro criterio, modalità e procedura per rendere effettiva tale facoltà dei cittadini.
Art. 51 Petizioni
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Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell' amministrazione per sollecitarne l' intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
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Il regolamento sulla partecipazione determinerà la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l' assegnazione all''organo competente, che procede nell''esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l''archiviazione qualora non ritenga di aderire all''indicazione contenuta nella petizione. In quest''ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell''esame da parte dell''organo competente deve essere espressamente motivato e adeguatamente pubblicizzato.
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La petizione è esaminata dall''organo competente entro sessanta giorni dalla presentazione.
Art. 52 Proposte
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N.ro trecento cittadini possono avanzare proposte per l''adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro trenta giorni successivi all''organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario; nonché dell''attestazione relativa alla copertura finanziaria.
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L' organo competente deve sentire i proponenti dell''iniziativa entro sessanta giorni dalla presentazione della proposta e provvedere in merito entro i successivi trenta giorni.
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Tra l''amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l''iniziativa popolare.
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Il regolamento sulla partecipazione determinerà la procedura e le modalità della proposta, le forme di pubblicità e l''assegnazione all''organo competente.
Art. 53 Referendum
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Il referendum è un istituto previsto dalla legge ed ordinato dal presente Statuto e dal regolamento, con il quale tutti gli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune sono chiamati a pronunciarsi su questioni interessanti l ' intera comunità locale ed in materie di esclusiva competenza comunale.
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Il referendum è indetto quando ne facciano richiesta almeno l' 8% degli aventi diritto a pronunciarsi alla data del 1° gennaio nel quale viene presentata la richiesta, oppure su proposta del Consiglio Comunale stesso, senza raccolta di firme, con una maggioranza qualificata della metà più uno dei Consiglieri assegnati e su conforme parere del comitato dei garanti.
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Il referendum non può aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali. (1)
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Precedentemente alla raccolta delle firme per la promozione del referendum, il testo dei quesiti viene sottoposto da parte del comitato promotore al comitato dei garanti previsto nel regolamento sulla partecipazione che ne valuta la legittimità alla luce dei criteri indicati nel presente Statuto e nel regolamento.
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Il comitato promotore deve essere udito qualora i garanti intendano esprimere parere negativo nella proposta di referendum. Si può procedere alla raccolta delle firme solo in seguito a parere positivo dei garanti.
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Il regolamento determina, oltre la composizione ed i poteri del comitato dei garanti, del quale devono far parte esperti estranei all''amministrazione comunale, anche le modalità di attuazione del referendum ed in particolare il procedimento per la verifica della ammissibilità e della regolarità della richiesta e le modalità organizzative della consultazione.
(1) Art. 3, comma 4, L. n. 265/99
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Art. 54 Materie escluse dal referendum
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Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie:
a. questioni dipendenti o esecutive di norme statali o regionali;
b. revisione dello Statuto del Comune e di quelli delle aziende speciali e delle istituzioni;
c. bilanci, finanze, tributi locali, tariffe o altre imposizioni;
d. strumenti urbanistici generali ed attuativi
disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, piante organiche e relative variazioni;
e. tutela delle minoranze etniche e religiose;
f. elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze di rappresentanti;
g. quesiti referendari già sottoposti a giudizio nello stesso mandato amministrativo.
Art. 55 Efficacia del referendum
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Il referendum è valido se ha partecipato al voto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e se ha ottenuto la maggioranza dei voti validi.
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Il Consiglio Comunale valuta con tempestività il risultato del referendum in apposita seduta e provvede con atto formale in merito all''oggetto dello stesso, ai sensi e nei modi previsti dal regolamento.
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Qualora il consiglio comunale ritenga di non aderire alle indicazioni espresse dalla popolazione sulla questione oggetto del referendum deve espressamente pronunciarsi con una deliberazione adottata con la maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune, contenente ampia e soddisfacente motivazione.
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Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum è approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.
Art. 55-bis Referendum per fusione
- Per i referendum consultivi di fusione e fusione per incorporazione, modifica delle circoscrizione e della denominazione comunali occorre fare riferimento alle disposizioni regionali vigenti, che dispongono tra l'altro che gli aventi diritto al voto siano gli elettori iscritti nelle liste valide per le elezioni regionali, che gli elettori iscritti all'anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE) siano convocati secondo le modalità previste dalla normativa statale e che per la validità del referendum non sia richiesta la partecipazione al voto della maggioranza degli aventi diritto.
Art. 56 Interventi sul procedimento amministrativo
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I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
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La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
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I soggetti portatori di interessi hanno il diritto di accedere agli atti amministrativi del procedimento con memorie, scritti o documenti che debbono essere valutati quando attinenti ad interessi comunque coinvolti. Hanno, altresì, diritto di essere, ove possibile, informalmente sentiti dagli organi competenti.
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Il regolamento disciplinerà le modalità ed i termini dell''intervento, nonché le loro relazioni con il termine finale per l' emanazione del provvedimento.
Art. 57 Comunicazione dell''inizio del procedimento
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Il Comune, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, provvede a comunicare l''avviso dello stesso ai diretti interessati, a quelli che sono chiamati per obbligo di legge ad intervenire ed a quelli cui può derivare un pregiudizio del provvedimento, quando siano individuati o facilmente individuabili.
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Il regolamento, ove sia possibile, stabilisce quali sono i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere comunicati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
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Nei casi di urgenza, come indicato al primo comma, o nei casi in cui il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito con adeguata motivazione, prescindere dalla comunicazione, provvedendo però in questi casi, a mezzo di pubblicazione all''albo pretorio e con altri mezzi, a garantire una idonea pubblicazione e informazione.
Art. 58 Accesso agli atti e documenti amministrativi
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Tutti gli atti dell''amministrazione comunale sono pubblici.
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Tutti i cittadini possono accedere a tutti gli atti o documenti amministrativi ed estrarne copia secondo le modalità definite dal regolamento.
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Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che le disposizioni di legge dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati nel regolamento.
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Il regolamento comunale oltre ad individuare, per categorie, gli atti amministrativi e documenti che sono sottratti all''accesso per motivi attinenti alla riservatezza, determina il tempo dell''inaccessibilità e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.
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Il Sindaco ha il potere di dichiarare temporaneamente e motivatamente segreti, per motivi attinenti alla riservatezza di persone, gruppi o imprese, atti o documenti non sottratti all''accesso.
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Gli atti esclusi dall''accesso da regolamenti statali o comunali per motivi di garanzia della riservatezza di terzi, persone, gruppi, imprese, sono accessibili a coloro che debbono prenderne visione per curare o difendere i loro interessi giuridici.
Art. 59 Diritto di informazione
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Il Comune per assicurare il massimo di conoscenza degli atti deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all''albo pretorio, anche di mezzi di comunicazione più idonei.
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L' informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
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La Giunta Municipale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l''informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall''art. 26 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
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Capo III - Il Difensore Civico
Art. 60 Istituzione e compiti
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Il Comune prevede con apposito atto deliberativo a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, l' istituzione dell' ufficio del Difensore Civico con sede presso la Casa Comunale.
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Il Difensore Civico può essere utilizzato con opportuni accordi tra i Comuni a livello comprensoriale.
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Il Difensore Civico, nei modi stabiliti nel presente Statuto e nel regolamento, svolge funzioni di tutela dei diritti dei cittadini e di garanzia dell''imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell''azione amministrativa del Comune. Provvede, sia su istanza di terzi che d''ufficio, a segnalare abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell''amministrazione nei confronti dei cittadini.
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Il difensore civico svolge la sua attività al servizio dei cittadini in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.
Art. 61 Elezione, durata e requisiti
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Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
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Il difensore civico dura in carico cinque anni e può essere confermato per una sola volta con le stesse modalità previste per la sua elezione.
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Il Difensore Civico deve possedere una specifica competenza giuridico-amministrativa, certificata dal possesso di adeguato titolo di studio.
Art. 62 Funzioni e prerogative
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Il Difensore Civico:
a) interviene presso l' Amministrazione Comunale e gli enti e le aziende da esso dipendenti, di propria iniziativa ovvero su istanza di cittadini singoli o associati o di formazioni sociali, affinchè i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e gli atti siano tempestivamente emanati;
segnala, nei modi e termini stabiliti dal regolamento, illegittimità, disfunzioni, abusi, carenze, ritardi, violazioni e incompetenze e promuove ogni iniziativa al fine di rimuoverne le cause;
b) segnala eventuali irregolarità o disfunzioni al difensore civico regionale, qualora riscontri anomalie nell''attività amministrativa comunale delegata dalla regione;
c) svolge le sue funzioni anche nei confronti di enti ed istituzioni pubbliche presenti nel territorio comunale, previ opportuni accordi tra gli stessi ed il Comune.
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Gli organi e gli uffici dell''amministrazione locale e degli enti e delle aziende da esso dipendenti sono tenuti ad offrire al difensore civico la massima collaborazione. La mancata adozione degli atti suggeriti dal Difensore Civico va in ogni caso adeguatamente motivata.
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Il regolamento sulla partecipazione dovrà prevedere apposite norme per garantire l''indipendenza e l' autonomia del Difensore Civico nonché i criteri per la determinazione dell''indennità di carica.
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Dovrà altresì prevedere le cause di decadenza dell''ufficio, i poteri, le attribuzioni, nonché le modalità di risoluzione dei conflitti con la Amministrazione.
Art. 63 Ineleggibilità, incompatibilità e revoca
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Non possono essere eletti all' ufficio di Difensore Civico:
a. coloro che versano in una causa di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;
b. i membri del Parlamento e dei Consigli Regionali, Provinciali, Comunali, nonché i membri delle giunte che non siano consiglieri;
c. i componenti dei comitati regionali di controllo e delle sue sezioni;
d. coloro che ricoprono cariche direttive o incarichi esecutivi nei partiti e associazioni sindacali, a qualunque livello;
e. coloro che abbiano subito condanne penali ovvero siano soggetti a procedimenti penali in corso.
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L' incarico di Difensore Civico è incompatibile con ogni carica elettiva pubblica, con l''incarico di direzione o gestione delle unità sanitarie locali, con la carica di amministratore di consorzi, enti, imprese, aziende speciali o istituzioni direttamente o indirettamente collegate al Comune e con l''esercizio di qualsiasi attività prestata anche solo saltuariamente al Comune o ad imprese o enti collegati con il Comune.
3. Il Difensore Civico, per gravi inadempienze ai propri doveri d''ufficio o per comprovata inefficienza, può essere rimosso dall''incarico, previa motivata delibera del consiglio comunale adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, e secondo le modalità procedurali fissate dal regolamento.
Art. 64 Rapporti con il Consiglio comunale
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Il Difensore Civico presenta entro il mese di marzo la relazione sull''attività svolta nell' anno precedente, segnalando le disfunzioni riscontrate e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l' imparzialità dell''azione amministrativa. La relazione viene discussa dal consiglio comunale entro il mese di maggio e resa pubblica.
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In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgenti segnalazioni, il difensore civico può, in qualsiasi momento, farne relazione al consiglio comunale.
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