Piano comunale di zonizzazione acustica
Legge n°447 del 26/10/1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”
L.R. 13/2001 “Norme in materia di inquinamento acustico”
D.P.C.M.1°marzo 1991 recante “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”
Delibera di C.C. del Comune di Suzzara n° 63 del 17 novembre 2005
La L.R. 13/2001 “Norme in materia di inquinamento acustico” (insieme alla Legge n°447 del 26/10/1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, il D.P.C.M.1°marzo 1991 recante “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”) rappresenta la struttura normativa di riferimento per lo svolgimento - da parte dei Comuni della Regione Lombardia - dei compiti di prevenzione, autorizzazione e controllo dell’inquinamento acustico.
In particolare la normativa prevede che le Amministrazioni Comunali debbano provvedere alla classificazione acustica del proprio territorio per fornire il quadro di riferimento per la valutazione dei livelli di rumore presenti o previsti nel territorio comunale, al fine della programmazione degli interventi per la riduzione dell’inquinamento acustico.
Sono individuate sei classi, in funzione della destinazione d’uso del territorio (dalle aree per le quali occorre prevedere particolare tutela, fino alle zone esclusivamente industriali), con differenti valori limite non oltrepassabili il livello equivalente ponderato A (LAeq), indicatore di rumore per il periodo diurno e per quello notturno.
I principali criteri di zonizzazione possono essere riassunti come segue:
- la classificazione parte dalla destinazione d’uso del territorio stabilita dal Piano Regolatore Generale (PRG);
- non sono ammesse aree confinanti che differiscano di più di una classe; in caso contrario è necessario adottare un piano di risanamento acustico;
- non sono consentite aree di classe I (le più sensibili) nelle fasce di pertinenza o nelle zone di rispetto aeroportuali;
- alle aree che si trovano in prossimità di aeroporti con rumorosità comprese tra i 65 e 75 dB(A), o a meno di 100 metri dalle infrastrutture ferroviarie o stradali di grande comunicazione, viene attribuita quanto meno la classe IV;
- non si possono attribuire la classe I o la II ad aree nelle quali sono presenti attività industriali o artigianali;
- solo per le aree di classe I (particolarmente protette) si possono fissare limiti più restrittivi di quellistabiliti dallo Stato.
La classificazione acustica del territorio, risulta essenziale come strumento di controllo dell’inquinamento acustico e di tutela del cittadino. Costituisce, infatti, la base per disciplinare l’uso e le attività svolte nel territorio stesso.
Essa è finalizzata sia alla prevenzione del deterioramento delle zone non inquinate che al risanamento di quelle inquinate attraverso la regolamentazione dello sviluppo urbanistico e all’eventuale adozione di un Piano di Risanamento acustico da parte delle amministrazioni
comunali.
Allegati: Norme Tecniche (261 KB) Tavola 1 (57 KB) Tavola 2 (408 kb) Tavola 3 (287 kb) Tavola 4 (364 KB) Tavola 5 (1.236 KB) Tavola 6 (225 KB) Tavola 7 (228 KB) Allegato 1 (43 KB) Allegato 2 (6.028 KB) Allegato 3 (638 KB) Relazione (564 KB) Tavola campionamenti (117 KB) Tavola campionamenti (992 KB)
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scaricabili a livello informativo. Per i documenti ufficiali occorre presentare richiesta di copia di atto conforme presso il protocollo del Comune |
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