I Comando di Polizia Locale |
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CAMPAGNA DI PREVENZIONE INCIDENTI STRADALI CON LA BICICLETTA
in questi ultimi anni Suzzara ha registrato un aumento sensibile di incidenti che ha visto coinvolti ciclisti, nonostante il potenziamento delle strutture riservate, quali piste ciclabili e passaggi ciclo-pedonali.
Per questo motivo il Comando di Polizia Locale ha deciso di iniziare una campagna di prevenzione e informazione con la presenza degli Agenti al mercato cittadino del martedì e del sabato del mese di febbraio, presso un gazebo appositamente allestito, dove è a disposizione materiale informativo e dove è possibile rivolgere eventuali quesiti.
Sull'iniziativa viene svolta anche una indagine conoscitiva del gradimento degli utenti che visiteranno il gazebo.
E' possibile scaricare il questionario anche da qui e dopo la compilazione lo si puo inviare via mail a redazione@comune.suzzara.mn.it oppure inserire nella scatola di raccolta questionari posizionata presso il gazebo.
In sostanza, quello che tutti dovrebbero sapere:
poche ma essenziali raccomandazioni per evitare situazioni di pericolo:
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Inoltre ... la Legge non ammette ignoranza ...
e quindi per evitare "spiacevoli inconvenienti" la Poliza Locale invita a prendere conoscenza dei 3 articoli del Decreto legislativo 30/4/1992 n. 285 (Nuovo codice della strada) che trattano questo argomento:
Articolo 68 - Caratteristiche costruttiva e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi
TITOLO III - Dei veicoli
Capo II - Caratteristiche costruttiva e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi
1 I velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonché:
a) per la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun asse che agisca in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote;
b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello;
c) per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre, sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati.
2 I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere presenti e funzionanti nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, comma 1.
3 Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del comma 1 non si applicano ai velocipedi quando sono usati durante competizioni sportive.
4 Con decreto del Ministro dei lavori pubblici sono stabilite le caratteristiche costruttive, funzionali nonché le modalità di omologazione dei velocipedi a più ruote simmetriche che consentono il trasporto di altre persone oltre il conducente. (3)
5. I velocipedi possono essere equipaggiati per il trasporto di un bambino, con idonee attrezzature, le cui caratteristiche sono stabilite nel regolamento.
6. Chiunque circola con un velocipede senza pneumatici o nel quale alcuno dei dispositivi di frenatura o di segnalazione acustica o visiva manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite el presente articolo e nell'articolo 69, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 99,00. (2)
7. Chiunque circola con un velocipede di cui al comma 4, non omologato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 41,00 ad Euro 168,00. (2)
8. Chiunque produce o mette in commercio velocipedi o i relativi dispositivi di equipaggiamento non conformi al tipo omologato, ove ne sia richiesta l'omologazione, è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 419,00 ad Euro 1.682,00. (1) (2)
Articolo 69 - Caratteristiche dei dispositivi di segnalazione e di frenatura dei veicoli a trazione animale, delle slitte e dei velocipedi
TITOLO III - Dei veicoli
Capo II - Caratteristiche dei dispositivi di segnalazione e di frenatura dei veicoli a trazione animale, delle slitte e dei velocipedi
1 Nel regolamento sono stabiliti, per i veicoli di cui agli articoli 49, 50 e 51, il numero, il colore, le caratteristiche e le modalità di applicazione dei dispositivi di segnalazione visiva e le caratteristiche e le modalità di applicazione dei dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e dei velocipedi, nonché, limitatamente ai velocipedi, le caratteristiche dei dispositivi di segnalazione acustica.
Articolo 182 - Circolazione dei velocipedi
TITOLO V - Norme di comportamento
Circolazione dei velocipedi
1 I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro.
2 I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie.
3 Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.
4 I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.
5 É vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. É consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età, opportunamente assicurato con le attrezzature , di cui all'articolo 68, comma 5. (1)
6 I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere condotti, se a più di due ruote simmetriche, da quest'ultimo. (1)
7 Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare più di quattro persone adulte compresi i conducenti; è consentito anche il trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di età.
8 Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l'art. 170.
9 I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento.
9-bis. Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilita', di cui al comma 4-ter dell'articolo 162. (3)
10 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 99,00. La sanzione è da Euro 41,00 ad Euro 168,00, quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6. (2)